Parlare del titolo edilizio di edifici ante ‘67 e ante ‘42 non è utile soltanto per pura curiosità storica sulla tematica. Chiarire questo aspetto, infatti, rimane fondamentale in quanto – per presentare qualsiasi progetto, che sia di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria – sussiste la necessità di graficizzare in via aprioristica l’edificio come è oggi, cioè il noto ante operam prima di agire.
A tal proposito, ci sono alcuni miti da sfatare e alcuni chiarimenti da illustrare per fare chiarezza sulla necessità o meno, per gli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967 e del 1942, di avere un titolo edilizio abilitativo originario.

In merito all’attività edilizia realizzata in data anteriore al 1967 e 1942, il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza 01/02/2021, n. 162, ha riepilogato la normativa in materia, ricordando che l’obbligo di preventivo titolo edilizio è stato introdotto nel 1942 dalla Legge urbanistica (art. 31, L. 17/08/1942, n. 1150, entrata in vigore il 31/10/1942), ma limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati. Solo con l’art. 10, L. 765/1967 (che ha sostituito il suddetto art. 31 a decorrere dal 01/09/1967) tale limitazione è stata soppressa e l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato.
La sentenza richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che indica, ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati prima del 1942 oppure al di fuori dei centri abitati prima del 1967, la norma primaria contenuta nella Legge, la quale deve considerarsi prevalente rispetto all’eventuale disciplina regolamentare e pianificatoria preesistente che imponesse il titolo abilitativo.
Dunque? In altre parole, se un edificio è stato costruito prima del 1942, allora non sarà necessario il titolo edilizio sia per gli immobili costruiti all’interno che per quelli costruiti all’esterno dei centri abitati.
Per quanto riguarda, invece, quelli costruiti dal 1942 al 1967 sarà necessario il titolo edilizio solo per gli immobili costruiti all’interno dei centri abitati, ma non per quelli all’esterno degli stessi.
Infine, per quelli dal 1967 ad oggi, è necessario il titolo edilizio in tutto il territorio comunale, (dunque non vi è differenza tra gli immobili costruiti all’interno e quelli costruiti all’esterno dei centri abitati).
Come sapere la data di costruzione di un edificio?
Da ciò si deduce come sia fondamentale conoscere esattamente l’epoca di costruzione del fabbricato. Da quest’ultima, infatti, dipende la necessità del titolo edilizio che, come abbiamo notato, varia sostanzialmente a secondo degli anni.

Come fare per conoscere questa data? Ogni Comune ha il suo archivio storico, grazie al quale può risalire all’epoca di costruzione del proprio fabbricato, che risulta anche dalle cartografie dell’Istituto geografico militare I.G.M. che hanno mappato tutto il territorio.
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