L’inverno è alle porte. Durante i mesi più freddi dell’anno, è facile che il meteo sia avverso: neve, pioggia e grandine possono abbattersi con grande intensità sugli edifici abitati e, con più frequenza di quello che si può immaginare, anche arrecare danni ingenti.
Se abitate in un condominio, di fronte a un problema del genere, è facile che sorga la fatidica domanda: “chi paga le spese di riparazione”?
Un quesito a cui non sempre è facile dare risposta, in quanto ogni situazione è a sé e può richiedere diversi modi di procedere. Risulta infatti necessario fare prima alcune precisazioni.
Il tetto, si sa, ha la fondamentale funzione di copertura dell’intero edificio. Nella maggior parte dei casi, le spese di manutenzione o di rifacimento sono da suddividere tra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.
Quando si infiltra l’acqua piovana e questa va a danneggiare gli appartamenti sottostanti, la spesa andrà perciò ripartita e comprenderà anche quelli che vivono ai piani bassi o che hanno un semplice magazzino.
Come anticipato, però, possiamo imbatterci anche in situazioni differenti.
È possibile, infatti, che il tetto sia dato in proprietà o uso esclusivo a un condòmino, solitamente il proprietario dell’appartamento sito all’ultimo piano.
Quest’ultimo sarà chiamato a pagare interamente i costi relativi a eventuali lavori
di manutenzione ordinaria, ma non per gli interventi straordinari e per la ricostruzione, dove in questo caso un terzo delle spese sono a carico del proprietario e i restanti due terzi a carico dei restanti condomini.
Rifacimento di un tetto in condominio: casi eccezionali
In alcuni condomini, la copertura interessa tutte le abitazioni, in altri invece no. In quest’ultimo caso, si crea un “condominio parziale” e i condòmini che non ne fanno parte non devono neanche essere convocati all’assemblea per la delibera dei lavori da effettuare.
In che senso? Semplice. Le scale, l’ascensore (e così anche il tetto) possono essere interpretati come beni che, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, vengono utilizzati solo da una parte dei condòmini: le spese e le decisioni relative ai beni del condominio parziale sono solo di competenza dei diretti interessati.
Allo stesso modo, dunque, se il tetto copre solo una parte o alcune parti di un edificio, le spese per la sua manutenzione devono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari che ricadono nella parte coperta.
Va comunque sottolineato che i proprietari delle unità immobiliari possono sempre stabilire proprie regole di gestione, anche sul criterio in base al quale suddividere le spese per il tetto: l’unanimità dei condòmini può sottoscrivere una convenzione, oppure votare in assemblea un’apposita delibera in deroga alla normativa vigente.





