Quando si vende un appartamento, è possibile che nell’atto notarile – firmato a suo tempo – risulti una cifra che non differenzia il costo dell’abitazione da quello del garage, fondendoli in uno unico. Dunque, sorge spontaneo porsi la seguente domanda: posso vendere una casa senza l’autorimessa?
La risposta è, fortunatamente, positiva. Il garage, infatti, può essere ‘scorporato’ dalla vendita dell’abitazione, grazie alle norme entrate in vigore nel 1985: gli spazi per i parcheggi così realizzati non sono più gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
Prima di questa data, la separazione tra garage e casa non era infatti possibile, la vendita divisa era vietata in modo tale da non alterare il rapporto (previsto dalla legge del 1942) tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione.
Ad oggi, questo problema non sussiste più. Spetta infatti al proprietario decidere cosa costituisce «pertinenza» del bene principale: allo stesso modo, egli potrà poi sciogliere in qualunque momento tale legame.
Tutto ciò comporta che sia lo stesso proprietario a poter decidere se vendere i due beni a soggetti distinti, avendo la libertà sia di creare un vincolo ‘pertinenziale’, sia di cessarlo quando lo ritiene opportuno.
Dunque, in altre parole, è totalmente possibile procedere alla vendita del solo appartamento separatamente dal box (contraddistinto da differente identificativo catastale): sia che si scelga di non vendere il garage per continuare a usarlo – nonostante la vendita dell’appartamento -, sia che si scelga di metterlo in vendita a un terzo, il garage potrà così non essere più obbligatoriamente legato alla vendita della casa.
Che eccezioni ci sono?
Ciò che abbiamo appena elencato può trovare però, a sua volta, delle eccezioni. È il caso dei ‘parcheggi Tognoli’ che – a seguito dell’omonima legge Tognoli del 1989 – prevede un procedimento diverso per questo tipo di vendita.
L’obiettivo di questa legge è quello di garantire a ciascun titolare di appartamento in condominio un posto auto, annullando così la possibilità di vendita dei parcheggi se effettuati separatamente dall’unità principale alla quale sono collegati.
Da sottolineare è che questa legge non è applicabile per i parcheggi condominiali già in uso, che sono stati costruiti prima del 1989, bensì si applica obbligatoriamente nelle ristrutturazioni e nuove progettazioni condominiali.
Tale normativa, però, è stata attenuata dall’articolo 10 del Dl 9 febbraio 2012, n. 5 che ha consentito il trasferimento del parcheggio a patto che vi sia contestuale destinazione dello stesso a pertinenza di un’altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.
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